Assicurazione Professionale Medici
La legge Italiana impone che ogni professionista stipuli un’adeguata polizza professionale a copertura della propria attività lavorativa. Assicurandoti con noi ti garantiamo serietà, professionalità ed una comprovata competenza nel settore della rc professionale medici.
Con la pubblicazione del 17/03/2017 in G.U. della Legge Gelli n.24 dell’8 marzo 2017 (Gelli-Bianco) il legislatore ha inteso intervenire in materia di “responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Obiettivo del legislatore quello di arginare il perdurante ricorso alla c.d. “medicina difensiva” e garantire il pieno ristoro dei danni cagionati ai pazienti.

Con la legge Gelli si guarda al rapporto Medico- Paziente se è contrattuale od extracontrattuale a prescindere dall’inquadramento.
Quindi se il medico risulta avere un rapporto extra-contrattuale con il paziente risponde solo per colpa grave, a prescindere che sia un dipendente o un libero professionista e dalla natura giuridica della struttura (pubblica/privata).
Il medico che lavora in una struttura sanitaria sarà responsabile per responsabilità extracontrattuale, con termine per un’azione di responsabilità medica di 5 anni e onere della prova per dimostrare l’errore sanitario in capo al paziente mentre la struttura sanitaria sarà responsabile per responsabilità contrattuale, con termine per un’azione di responsabilità di 10 anni e onere a provare la mancata responsabilità spetta alla struttura ospedaliera.
Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria. Tale ipotesi si configura quando il medico si accorda direttamente col paziente (contratto tra medico e paziente). Per esempio è utilizzata la struttura sanitaria solo come “luogo” per eseguire l’intervento. Il paziente riceve la fattura direttamente dal medico.
Se il medico risulta avere rapporto contrattuale col paziente (ad esempio il medico che lavora nel suo studio privato) risponde sia per colpa lieve che colpa grave, con termine per un’azione di responsabilità medica di 10 anni e onere della prova a carico del medico