COMUNICAZIONE: AVVIO DELL’ARBITRO ASSICURATIVO (AAS)
COMUNICAZIONE: AVVIO DELL’ARBITRO ASSICURATIVO (AAS)
A partire dal 15 gennaio 2026 è possibile attivare il ricorso all’Arbitro Assicurativo (AAS), istituito con il Decreto Ministeriale n. 215/2024, che si inserisce fra le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo.
L’AAS è un organismo indipendente che consente di ottenere una decisione sulla propria controversia in modo semplice, rapido ed economico, senza necessità di assistenza legale obbligatoria. Il ricorso è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in alternativa alla mediazione.
Chi può attivare il ricorso all’AAS
Chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con un’impresa o un intermediario assicurativo avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi oppure chi ha titolo a ricevere prestazioni assicurative, a condizione che sia diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività.
Il ricorso può essere presentato dalla clientela personalmente, oppure da un legale munito di procura; se il ricorrente è un consumatore, il ricorso può essere presentato da un’associazione dei consumatori cui lo stesso aderisce.
Quando è possibile attivare il ricorso all’AAS
Il ricorso è ammesso solo dopo aver presentato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario.
In caso di mancato riscontro da parte dell’impresa o dell’intermediario nei termini previsti, ovvero in caso di riscontro ritenuto insoddisfacente, può essere valutato il ricorso all’Arbitro Assicurativo, che deve essere attivato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purché essa non superi gli importi previsti dall’art. 3 comma 4 lett. b) del D.M. n. 215/2024.
Come si attiva il ricorso all’AAS
Il ricorso si presenta esclusivamente online tramite il portale: www.arbitroassicurativo.org e prevede il pagamento di un contributo di € 20,00.
Al ricorso deve essere allegata:
• la documentazione a sostegno del ricorso;
• la prova dell’avvenuta presentazione del reclamo;
• la prova del pagamento del contributo di partecipazione all’arbitrato.
Quanto dura il procedimento
Il procedimento è documentale, ferma restando la facoltà dell’AAS, in taluni casi, di sentire le parti. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla notifica del ricorso all’impresa o all’intermediario da parte dell’AAS, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 giorni per le controversie particolarmente complesse.




