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Avvocato

RC Professionale Avvocati

Con la polizza RC Professionale per Avvocati, Procuratori Legali e Mediatori Civili puoi concentrati nel tuo lavoro con la massima serenità.

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La giusta polizza assicurativa tutela la tua attività e il tuo patrimonio dai rischi legati alle richieste risarcitorie pervenute in caso di errori legati allo svolgimento della tua professione -oltre alla attività giudiziale in senso stretto – anche quella arbitrale e di assistenza durante la mediazione, gli atti prodromici o consequenziali all’instaurazione di giudizi o arbitrati (ad es., iscrizioni a ruolo, esecuzione di notificazioni), la consulenza stragiudiziale, la redazione di pareri o contratti.

La polizza, modulabile secondo le tue esigenze attraverso una combinazione di diverse garanzie, tutela per i dannicagionati a terze persone conseguenti a un fatto derivante da Responsabilità Civile inerente l’attività esercitata, nonché copre le richieste di risarcimento da parte dei clienti.

Per saperne di più:

Con il D.M. 22 settembre 2016, in vigore dall’11 ottobre 2017 sono cambiate le condizioni assicurative a copertura della polizza RC professionale avvocati, procuratori legali e mediatori civili e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione.

Quali sono i principali aspetti del D.M. per la RC Professionale Avvocato ?

Le principali novità riguardano la copertura nello specifico:

1)     l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.

2)     l’assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno:

a)      patrimoniale

b)     non patrimoniale

c)      indiretto

d)     permanente

e)     temporaneo

f)       futuro

3)     l’assicurazione deve coprire la responsabilità dell’avvocato anche per colpa grave

4)     l’assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi

5)     non potranno essere considerati terzi  i  collaboratori ed i familiari dell’assicurato

6)     ai  fini  della  determinazione  del  rischio  assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:

a)      l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;

b)     gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;

c)      la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d)     la redazione di pareri o contratti;

e)     l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre  2014, n. 132.

7)     facoltà delle parti pattuire l’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato

8)     l’assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali

9)     la copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi

10)  in caso di responsabilità solidale  dell’avvocato  con  altri soggetti,  assicurati  e  non,  l’assicurazione  deve  prevedere   la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo  il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Se ho un collaboratore o un praticante come mi comporto?

La polizza deve coprire obbligatoriamente anche i danni, colposi ed addirittura dolosi, commessi da collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

Se condivido lo studio con un collega devo estendergli la copertura?

Nel caso in cui il collega (o collaboratore) presti la propria attività verso l’esterno ed emetta direttamente fattura nei confronti del cliente la copertura è esclusa.

C’è retroattività temporale ?

Condizione essenziale della polizza Rc professionale avvocati è la retroattività che dovrà essere illimitata.
Ulteriore elemento fondamentale risulta essere la postuma, cioè in caso di professionisti che cessino la propria attività nel periodo di vigenza della polizza, dev’essere di almeno dieci anni.

La retroattività e la postuma devono operare anche a favore degli eredi.

Quali sono i massimali?

I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:

Per l’attività svolta in forma individuale:

·        Massimale di 350,000,00€ per sinistro e per anno per un fatturato di riferimento non superiore ai 30.000,00

·        Massimale di 500.000,00€ per sinistro e per anno per un fatturato superiore ai 30.000,00€ e non superiore ai 70.000,00€

·        Massimale di 1.000.000,00€ per sinistro e per anno per un fatturato superiore ai 70.000,00€;

Per l’attività svolta in forma collettiva:

·        Massimale di 1.000.000,00€ per sinistro e 2.000.000,00€ per anno per un fatturato non superiore ai 500.000,00€;

·        Massimale di 2.000.000,00€ per sinistro e 4.000.000,00€ per anno per un fatturato superiore ai 500.000,00.

E’ obbligatori la polizza infortuni?

Si, l’assicurazione deve essere prevista a favore degli  avvocati  e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali  non  sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 

L’assicurazione deve inoltre prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche. Tra i rischi assicurati deve essere incluso anche l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale. 

Quali sono le somme assicurate minime?

Le somme assicurate minime da DM sono le seguenti, che possono aumentare a seconda della polizza stipulata:

·        capitale caso morte: euro 100.000,00;

·        capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;

·        diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.  

Ho l’obbligo di informare i clienti sulle condizioni della polizza? E all’ordine?

Per quanto riguarda i clienti l’avvocato ha l’obbligo di informarli, al momento dell’assunzione dell’incarico, sulle condizioni della copertura assicurativa professionale, rendendo noti gli estremi della polizza, il massimale ed ogni eventuale variazione successiva. Per quanto riguarda l’ordine, l’avvocato ha l’obbligo di comunicazione al proprio Ordine di appartenenza gli estremi della propria polizza assicurativa professionale, che verranno pubblicati sul sito internet con le altre informazioni del professionista.