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Architetto

RC Professionale ARCHITETTI

Con la polizza RC Professionale per Architetti puoi concentrati nel tuo lavoro con la massima serenità. La giusta polizza assicurativa tutela la tua attività e il tuo patrimonio dai rischi legati alle richieste risarcitorie pervenute in caso di errori legati allo svolgimento della tua professione.

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La polizza, modulabile secondo le tue esigenze :

attraverso una combinazione di diverse garanzie, tutela per i danni cagionati a terze persone conseguenti a un fatto derivante da Responsabilità Civile inerente l’attività esercitata, nonché copre le richieste di risarcimento per gli infortuni subiti sul lavoro da parte dei dipendenti addetti all’impresa (RCO).

Per saperne di più:

Con il DPR del 7 agosto 2012 è previsto l’obbligo per i professionisti di stipulare dal 13 agosto 2013 una idonea polizza di responsabilità civile professionale.

In particolare l’art.5 prevede:

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Le polizze di rc professionale coprono i danni arrecati a terzi a seguito di errori ed omissioni nell’erogazione dei servizi professionali il loro scopo principale è la tutela del committente-utente-cliente.

Iscriversi a un albo professionale vuol dire svolgere una peculiare attività professionale con specifiche responsabilità che possono essere:

       RESPONSABILITÀ CIVILE

a.      Extracontrattuale: se dal comportamento dell’architetto deriva (con dolo o colpa), un danno a qualcuno, questo ha diritto al risarcimento del danno;

b.      Contrattuale: Questa responsabilità scatta anche se si viola un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e architetto);

c.      Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro.

        RESPONSABILITA’ PENALE

o   Conseguente alla violazione di precetti penali e che sfocia in illeciti penali. In ambito penale, l’unica tutela assicurativa possibile per il professionista è la tutela legale.

        RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

o   Riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA e si tratta soprattutto di responsabilità per danno erariale. Il professionista può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall’Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento.

Nel mercato assicurativo sono presenti diversi tipi di polizze

che assicurano l’architetto dai rischi connessi alle varie responsabilità in cui può incorrere nell’esercizio delle attività professionali.

Serve tuttavia affrontare, seppur in via preliminare, le differenze tra i due regimi di garanzia presenti sul mercato:

1.      LOSS OCCURENCE: ovvero “per epoca di accadimento del fatto illecito”, è la clausola tradizionale (art. 1917 c.c) che considera operante l’assicurazione per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. In tale disposto contrattuale si considera che il sinistro (causa/effetto) si verifichi nello stesso momento in cui vi è l’illecito.

2.      CLAIMS MADE: ovvero letteralmente “per richiesta fatta”, delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di validità della polizza, ancorché il danno e la condotta lesiva si sono verificate prima della stipula della polizza assicurativa.

Quali sono le polizze più diffuse?

Attualmente nel mercato assicurativo, sono molto diffuse le POLIZZE ALL RISKS. Innovative rispetto alle polizze tradizionali perché hanno una logica completamente opposta: l’Assicurato riceve tutela e copertura per tutto ciò che non viene specificatamente escluso nel contratto di polizza. Si ottiene quindi una copertura molto più ampia e completa rispetto a quella offerta dalle polizze a rischio definito o nominato, nelle quali, tra l’altro, la scelta dell’elenco degli eventi da inserire nella polizza per ottenere la copertura è tutt’altro che agevole, perché sono moltissime le condizioni e le variabili di cui tener conto.

Chi può fare la polizza?

Il soggetto contraente della polizza può essere sia il singolo professionista sia una società di professionisti.

Casi particolari?

Esistono, come in tutti i settori, dei casi particolari come ad esempio:

·        Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: in questo caso la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata;

·        Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): in questo caso è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente;

·        Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.

·        Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.

·        Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.